STATUTO CPP
Art. 1 - Costituzione
È costituito nella Parrocchia di San Donato in Polverosa, Vicariato di Porta a Prato, Diocesi di Firenze, il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP), a norma del CDC (Codice di Diritto Canonico) can. 536.
Art. 2 - Natura
Il CPP, in ascolto del Signore che guida la sua Chiesa e attento ai segni dei tempi, si pone nella comunità parrocchiale, come segno e strumento di comunione e di collaborazione ecclesiale tra i membri del popolo di Dio.
Esso ha carattere rappresentativo, gode del solo voto consultivo ed offre il suo servizio, valorizzando i carismi e i ministeri che lo Spirito affida ad ognuno per il bene di tutti.
Art. 3 - Compiti
In comunione con il Parroco e, suo tramite, con il Vescovo, il CPP promuove, coordina, sostiene, verifica tutta l'attività pastorale della parrocchia. In particolare:
- studia la situazione religiosa, pastorale e sociale della parrocchia e le sue esigenze;
- stabilisce la priorità degli interventi pastorali per mezzo di un programma specifico annuale, in armonia con i piani vicariale e diocesano;
- propone indicazioni concrete e mezzi idonei per attuare il programma pastorale tenendo presenti i vari settori della vita ecclesiale: catechesi, liturgia, famiglia, giovani, carità, missionarietà, scuola, tempo libero, mezzi della comunicazione, impegno nel sociale....;
- analizza ed eventualmente prende posizione su situazioni e problemi di carattere sociale che interpellano la fede e perciò domandano un "discernimento evangelico" alla comunità ecclesiale locale;
- favorisce il coordinamento delle varie iniziative e attività dei gruppi parrocchiali.
Art. 4 - Composizione
- Il CPP è composto da membri "di diritto" e membri eletti dai gruppi parrocchiali (vedi regolamento Art. 1,2,3).
- I membri del CPP si impegnano a vivere:
- nella piena comunione ecclesiale;
- una coerente testimonianza di vita cristiana e di disponibilità all'apostolato;
- un'autentica fedeltà al Magistero del Papa e dei Vescovi;
- la partecipazione attiva al CPP ed alle sue iniziative. - I membri devono aver compiuto i 18 anni di età.
- Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei componenti il CPP, la sostituzione viene effettuata secondo le modalità fissate nel Regolamento, e il nuovo membro resta in carica fino allo scadere del CPP.
Art. 5 - Elezioni
Le elezioni dei membri elettivi del CPP sono effettuate nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.
Art. 6 - Organismi
Sono organismi del CPP:
- Il Consiglio;
- La Presidenza;
- Il Segretario;
- Le Commissioni eventuali.
Art. 7 - Il Consiglio
- È formato da tutti i componenti di cui all'art. 4a e b.
- È presieduto dal Parroco o, in caso di impedimento, dal Vice-presidente.
- È convocato dal presidente ordinariamente tre o quattro volte l’anno, o quando lo ritenga opportuno la Presidenza.
- Esso tratta quanto è di sua competenza e secondo l'o.d.g. stabilito.
- Alle riunioni e per casi particolari, a giudizio della Presidenza, possono essere invitati degli "esperti" su problemi specifici, senza però diritto di voto.
Art. 8 - La Presidenza
La presidenza è formata da:
- il Parroco che ne è il Presidente;
- il Vice-presidente, eletto dal CPP a maggioranza assoluta tra i suoi membri laici presenti;
- il Segretario eletto dal Presidente tra i componenti il CPP;
- il Rappresentante del CPP, da esso eletto a maggioranza relativa, come membro del Consiglio pastorale vicariale.
- Spetta alla presidenza predisporre l'o.d.g.
Art. 9 - Il presidente
Spetta al Presidente:
- convocare, per mezzo del bollettino parrocchiale, o per e-mail o lettera scritta, il Consiglio (con due settimane di anticipo);
- presiedere i lavori del consiglio e assicurare nel modo più opportuno e concreto che le deliberazioni del CPP vengano realizzate dagli organismi parrocchiali competenti o da altre persone o gruppi e verificarne l'esito.
Art. 10 - Il vice Presidente
Il Vice Presidente assume il compito di moderatore ed egli sostituisce il Presidente in caso di impedimento, su mandato dello stesso;
Art. 11 - Il Segretario
È compito del segretario:
- preparare la convocazione del CPP, stendere i verbali, assicurare che la comunità parrocchiale venga informata, nei modi più opportuni, dei lavori del CPP;
- il segretario può essere coadiuvato nello svolgimento dei suoi compiti da uno o più membri del CPP da esso designati.
Art. 12 - Le commissioni
- Allo scopo di approfondire problemi particolari, il CPP può nominare, a maggioranza relativa, delle "commissioni" formate dai membri del Consiglio e, se ritenuto opportuno, anche da altre persone idonee.
- Le commissioni elaborano il compito affidato entro il tempo fissato dal CPP.
- Le conclusioni o le proposte delle commissioni vengono consegnate al Segretario che le presenterà alla Presidenza la quale deciderà quando e come sottoporle all'esame del CPP.
Art. 13 - Riunioni
- Su convocazione della Presidenza, il CPP si riunisce in seduta ordinaria almeno all'inizio dell'anno pastorale, per la programmazione e alla fine dello stesso, per la verifica.
- Il CPP opera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Nello spirito della comunione ecclesiale si ricerchi pazientemente la convergenza del parere di tutti: se opportuno si rimandi la decisione per riflettere e pregare ulteriormente.
- Le decisioni sono comunque valide se approvate dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei presenti, a meno che lo Statuto o il Regolamento non dispongano altrimenti per casi particolari.
Se non si raggiunge l'unanimità, non ne soffra mai la comunione. I Consiglieri, pur eletti da un gruppo, devono preoccuparsi del bene dell'intera comunità parrocchiale. - Il voto del CPP ha valore consultivo inteso nella comunione organica e gerarchica ecclesiale. Le decisioni prese con l'adesione del Parroco sono esecutive.
Art. 14 - Durata
- Il CPP ha la durata di tre anni. In caso di particolari situazioni il Parroco può prolungarne la durata per un altro anno.
- I membri elettivi possono essere rieletti al massimo due volte consecutive.
- In caso di "assenza" del parroco il CPP può essere convocato dal sacerdote che lo sostituisce.
- Entro un anno dall'ingresso il nuovo parroco decide se prolungare l'attività del CPP fino alla scadenza del triennio o procedere al rinnovo del CPP.
Art. 15 - Modifiche
Statuto ed eventuali modifiche sono deliberate dal CPP a maggioranza (50%+1).