REGOLAMENTO CPP
Articolo 1.
Sono membri "di diritto" del CPP il parroco e i sacerdoti che operano nella parrocchia. Inoltre sono membri eletti i rappresentanti eletti e proposti dai gruppi parrocchiali (16). Inoltre ci saranno 6 eletti dalla Comunità Parrocchiale.
Articolo 2.
I gruppi attualmente operativi in parrocchia sono:
(1) Catechismo, (1) Pastorale Universitaria, (1) Pastorale Familiare, (1) Ministri Straordinari dell’Eucarestia, (1) Caritas/missionario, (1) Gruppo Samuele (= la Chiesa pulita e profumata), (1) Gruppo "Granello di Senape" (= servizio scolastico), (1) Teatro, (1) Iniziative culturali, (1) Coro parrocchiale, (1) Coro ragazzi e giovani, (1) Consiglio economico, (1) Gestione "nuovi locali", (1) Gruppo giovani studenti e lavoratori, (1) Attività sportive, (1) Comunicazione.
Articolo 3.
Sono eleggibili i battezzati e i cresimati che hanno il "domicilio" in parrocchia (cioè che sono operativi nella parrocchia) e che possiedono le qualità stabilite dallo Statuto all'art. 4 b, c.
Articolo 4.
Le elezioni vengono indette dalla presidenza, secondo le modalità fissate nell' art. 6 del presente Regolamento.
Articolo 5.
Il CPP sceglie di volta in volta le modalità di voto per le elezioni.
Articolo 6.
Ogni gruppo fa una votazione con una graduatoria, viene scelto chi ottiene più voti. Chi fosse scelto in più gruppi deve fare una scelta. Nel corso della prima seduta ogni eletto, dichiarerà la propria disponibilità ad assumere l'incarico.
Articolo 7.
- Le dimissioni di un membro del CPP verranno comunicate e motivate per iscritto al Presidente che le presenterà al CPP.
- Se un consigliere non fosse più in possesso delle qualità richieste dallo Statuto (art. 4 b), la sua posizione verrà esaminata con carità e verità dalla Presidenza del CPP.
- Per la sostituzione del membro del CPP, che in qualsiasi modo viene a decadere, si procede nel modo seguente:
- Al parroco che viene trasferito, subentra colui che viene nominato;
- Al membro già eletto da un gruppo parrocchiale, subentra il nuovo scelto dallo stesso gruppo.
Articolo 8.
- La convocazione ordinaria del CPP, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'orario e del luogo della riunione verrà fatta attraverso il bollettino parrocchiale, o per e-mail o lettera scritta (con due settimane di anticipo), come previsto dall'art. 7/c dello Statuto;
- La convocazione delle riunioni straordinarie va comunicata per e-mail o lettera scritta almeno due giorni prima.
Articolo 9.
- Ogni parrocchiano, può proporre alla presidenza argomenti da inserire all'o.d.g. La proposta sarà vagliata dalla Presidenza la quale deciderà se portarla in discussione al CPP motivandone la decisione;
- L'o.d.g. terminerà sempre con la voce: "varie ed eventuali" in riferimento alla quale ogni Consigliere può presentare argomenti da discutere; su questi ultimi il CPP deciderà, a maggioranza assoluta dei presenti, se discutere subito o rinviarli ad altra riunione.
Articolo 10.
- La riunione del CPP inizierà sempre con un tempo di preghiera cui seguirà, opportunamente, un tempo per l'approfondimento teologico di temi particolarmente interessanti il CPP;
- Letto e approvato il verbale della riunione precedente, segue la discussione dell'o.d.g. stabilito;
- Se l'o.d.g. non viene esaurito, il CPP, seduta stante, decide quando riprenderà i lavori;
- La votazione avviene ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale. Quando però si tratta di persone o di nominare delle commissioni, la votazione si svolge a scrutinio segreto.
Articolo 11.
Salvo i casi già previsti, spetta al Presidente stabilire volta per volta, se si richiede la maggioranza relativa, o quella assoluta (50 % + 1), o quella qualificata (2/3 dei presenti).
Articolo 12.
- Alle riunioni delle commissioni può sempre partecipare il parroco, il segretario o un membro delegato dalla Presidenza del CPP;
- Le proposte formulate verranno illustrate in riunione del CPP da un incaricato della commissione che le ha elaborate.
Articolo 13.
- L'impossibilità di partecipare alle riunioni va comunicata al Segretario.
- L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive fa decadere dall'incarico e, previo avviso all'interessato, dà luogo alla sostituzione secondo l'art. 7 c del presente Regolamento.
Articolo 14.
Il Regolamento ed ogni eventuale successiva modifica sono deliberate dal CPP a maggioranza assoluta (50% + 1) dei membri.